La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo aveva annunciato un pacchetto di aiuti da 3 miliardi. La platea è di 3 milioni di persone e comprende l’istituzione del Reddito di Emergenza per le persone che sono prive di sostegno economico. Vediamo nel dettaglio:
Nella bozza del Decreto Legge del mese di Maggio leggiamo:
“È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem‘, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”
Domande da presentare entro il mese di Luglio con i seguenti requisiti:
- Residenza in Italia verificata
- Reddito familiare inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio (comma 6, in dettaglio in basso)*
- Valore del patrimonio mobiliare inferiore a 10.000€, fino ad un massimo di 20.000€ a seconda del numero dei componenti familiari
- Valore di ISEE inferiore a 15.000€, nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza “il Rem puo’ essere richiesto ad integrazione della somma goduta” fino ad un massimo di 800€ totali mensili
*dettaglio comma 6: il Rem è determinato in un ammontare pari a 400€ mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800€ mensili.
Per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione del Rem vengono applicate le medesime modalità del Reddito di Cittadinanza. Tutte le domande saranno gestite e presentate secondo le modalità stabilite dall’INPS.
Cambiano i parametri del Reddito di Cittadinanza
I parametri per i requisiti di accesso al RdC cambiano come segue:
- Soglia ISEE incrementata da 9.360€ a 10.000€
- Soglia del valore del patrimonio immobiliare familiare è incrementata da 30.000€ a 50.000€
- Soglia del valore del patrimonio mobiliare personale è incrementata da 6.000€ a 8.000€ oltre agli incentivi ivi previsti
Stop Licenziamenti
“Il datore di lavoro che indipendentemente dal numero dei dipendenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”
Le nostre Fonti:
- Bozza MEF Decreto Legge 30 Aprile
- Decreto Legge “Cura Italia” sulla Gazzetta Ufficiale
- Aggiornamento Agenzia Italia su AGI.IT